La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria: a in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e ; b per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. Il comma 1 non si applica al trattamento: a dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; b dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre , n.
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; d quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita' medesima. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni.
In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B , le seguenti misure minime: a aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B , relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze: a comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; b trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo , comma 1, primo periodo.
I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre , n. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C con decreto del Ministro della giustizia. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b articoli da a Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziart.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre , n. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre , n. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.
Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2.
Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio , n. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice: a articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b articoli da a I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Cassazione Civile, SS. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;. Garanzie per i dati sensibili 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;.
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:. Si applia quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante 1.
Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis 2.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo bis.
Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.
Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali.
La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimentidi cui al presente articolo.
Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata. Titolo VII 1 Trasferimento dei dati all'estero. L'interessato puo' far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime; 1. Pubblichiamo il testo del Codice Penale, recante Regio Decreto 19 ottobre , n. Pubblichiamo il testo del Codice Civile, recante Regio decreto 16 marzo , n.
Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico delle imposte sui redditi aggiornato con le modifiche apportate da ultimo da Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico degli enti locali aggiornato con le modifiche apportate da ultimo da Crea subito il tuo profilo e scopri tutti i vantaggi!
Per approfondimenti: Codice della privacy commentato Acquista ora. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo bis, comma 1, lettera b , pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.
In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo bis.
Guida teorico-pratica per consiglieri, segretari, dirigenti, funzionari Leoni P. Il giudizio di rinvio nel processo penale Dinacci Filippo R. Il giudizio immediato. Il lavoro nella giurisprudenza speciale riforma. Il metodo nel diritto. Il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica contemporanea Pasini Stefano M.
Il nuovo Cnr. Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati vol. Il nuovo diritto dei consumatori.
Il contratto, la conciliazione, la tutela collettiva Giappichelli PDF. Il personale docente e direttivo delle scuole primarie e secondarie. Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza vol. Il processo privato romano vol.
Il rapporto di lavoro nautico. Il reato come «azione». Il regime giuridico della laguna di Venezia. Veneto di Scienze PDF. Il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo Liberati Alessio,Marginesu M.
Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati Giappichelli PDF. Il sistema delle imposte dirette. Il tondo. Il trasferimento di quote societarie. Normativa civilistica. Aspetti contabili e fiscali. IL trattamento giuridico della crisi d'imprese.
Cacucci PDF. Illustri persuasioni. Capolavori pubblicitari della Collezione Salce. Catalogo della mostra Treviso, 26 maggio settembre Imposte sui redditi e Irap.
Innovazione tecnologica e valore della persona. Italien im internationalen Wettbewerb der Steuerstandorte. Ius in silico. Ius principale e «Catholica lex». L' affidamento condiviso dei figli.
Commento sistematico delle nuove disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli Padalino Carmelo Giappichelli PDF.
L' autovalutazione degli adempimenti ambientali. L' imprenditore agricolo. Il completamento della riforma: imprenditore agricolo professionale, vendita dei prodotti agricoli, nuove agevolazioni tributarie. L' ombra del tempo. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente Seac PDF.
La certificazione tributaria. La costituzione esplicata. La dieta degli angeli Freeman Eileen E. La diritta via. Manuale per la lettura dei testi letterari e non letterari nel ciclo conclusivo della scuola secondaria superiore Desideri Massimo Dante Alighieri PDF. La frutta. La funzione amministrativa e il suo giudice alla luce delle recenti modifiche della Costituzione Giappichelli PDF. La giurisprudenza sul Codice civile. Coordinata con la dottrina.
Libro V: Del lavoro. La matrice per la gestione dei conflitti nella mediazione vigilata. La mediazione delle controversie. Una risorsa per la giustizia. La nave in costruzione. La normativa sui lavori pubblici. La nuova giustizia civile vol.
La nuova privacy. La pianificazione del traffico urbano ed extraurbano nella dottrina e nella legislazione. La pretesa tributaria nella moderna dinamica impositiva.
La psicologia del denaro. La radio. Capirla, sentirla, vederla. La rappresentanza sindacale in azienda. La ricerca filosofica e scientifica. Garzanti Scuola PDF. La ricostruzione del iudicium. La riforma del processo amministrativo. La fine dell'ingiustizia amministrativa? Giornata di studi in onore del prof. La rivalutazione della sentenza straniera nel regolamento. La salute a tavola. La salute vien mangiando. La sicurezza stradale per l'autotrasporto. Analisi delle norme comunitarie e nazionali.
La storia di Nella Pratesi. La Tremonti-bis. La tutela della «Salubritas» fra editto e giurisprudenza vol. Le chicche del Moro. Le controversie nel condominio. Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Le forme del packaging. Le leggi organiche. Le locazioni transitorie. Le migliori ricette vegetariane Zelig PDF. Le nuove frontiere dell'immagrazione. Integrazione, diritti, sicurezza Jovene PDF. Le patologie nei lavori pubblici.
Guida operativa con schemi procedurali e modelli di atti. Le tecniche del commercio all'ingrosso. Legislative and judicial remedies for environmental torts victims. Lettere al figlio Chesterfield Philip D. Adelphi PDF. Lineamenti del nuovo processo penale Jovene PDF.
Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione Europea. Lo spirito del diritto civile vol. Lo stato civile. Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada. Manuale della volontaria giurisdizione. Manuale delle imposte dirette. Raccolta di legislazione, norme amministrative e giurisprudenza, coordinata per articolo. La gestione d'impresa nei suoi aspetti civilistici, fiscali e contabili Dei Bruno,Sorignani P.
Roberto Ipsoa PDF. Manuale di diritto delle telecomunicazioni vol. Manuale di diritto penale. Manuale di procedura civile. Microonde facile per tutti Keybook PDF. Design in the city. Misure cautelari e diritto di difesa L.
0コメント